Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La mancanza di aggiornamento professionale continuo non legittima la revoca dell'amministratore nominato dall'assemblea.
Tribunale di Roma, Sez.Volontaria Giurisdizione 10 giugno 2021
Un gruppo di condòmini lamenta avanti il Tribunale di Roma che la propria amministratrice non ha seguito né il corso di formazione iniziale, nè i successivi corsi di aggiornamento fin dal 2015 e per l'effetto ne chiede la revoca giudiziale.
Si difende l'amministratrice affermando che, avendo iniziato la propria attività nel 2001 è esonerata dal corso di formazione iniziale, mentre per i corsi di aggiornamento professionale l'art.71 bis d.a.c.c. prevede la decadenza dall'incarico e la revoca solo in caso di perdita dei requisiti di cui alle lettere a-bc-d-e, mentre i requisiti di formazione di cui alle lettere f-g non sono contemplati.
Il Tribunale di Roma rigetta il ricorso con i seguenti rilievi:
In primo luogo la nomina già deliberata in assemblea deve essere semmai contestata con apposita impugnativa assembleare, non potendo il rimedio della revoca giudiziale costituire una sorta di rimedio sostitutivo alle decisioni già condivise dai condòmini;
In secondo luogo, il comportamento omissivo dell'amministratore non giustifica di per sé la revoca ex art.1129 cod.civ., atteso che alla condotta costituente negligenza grave deve anche corrispondere un danno significativo arrecato anche solo potenzialmente all'ordinato assetto gestorio del condominio.
Nel caso di specie, osserva il Tribunale, se l'art.71 bis d.a.c.c. non contempla fra i casi di revoca la carenza della formazione periodica, è vero anche che l'amministratrice ha acquisito negli anni una solida esperienza e la carente formazione periodica non ha arrecato danno alla gestione del condominio, non avendolo esposto al rischio di essere gestito da un soggetto manifestamente inadeguato al compito.
Conclude il Tribunale, nel rigettare il ricorso, che la condotta dell'amministratrice, certamente censurabile, non legittima tuttavia la revoca e viene rimessa all'apprezzamento dei condòmini in sede di conferma.






















