Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Non è affetta da nullità la delibera di nomina dell'amministratore che non allega i documenti a comprova dell'aggiornamento professionale
Corte di Appello L'Aquila, 7 giugno 2021 n.862
Una condòmina impugnava una delibera assembleare lamentando la nullità della nomina dell'amministratore perché questi all'atto della nomina non aveva indicato e documentato il possesso dei requisiti di formazione e di onorabilità.
Affermava infatti l'attrice che il riferimento normativo dell'obbligo di allegazione appena indicato è individuato nell'art. 1129, comma 2, c.c. secondo il quale "all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata".
Il riferimento ai dati professionali sarebbe determinante dell'obbligo di produrre anche le certificazioni relative alla formazione iniziale e periodica.
La domanda, rigettata in primo grado, veniva riproposta in sede di appello.
La Corte di Appello di L'Aquila tuttavia, rigettava nuovamente, constatando che non esiste una specifica norma che imponga all'amministratore di documentare il proprio aggiornamento professionale in sede di nomina assembleare, posto che la norma dell'art.1129 si riferisce ad altri documenti.
La Corte di Appello di L'Aquila osserva infatti che il secondo comma dell'art.1129 cod.civ. "nel quale non è comunque prevista la necessità di indicare la ricorrenza ovvero la permanenza dei requisiti di cui all'art.71 bis disp.att.cod.civ., non sanziona con la nullità l'omissione delle informazioni previste nella stessa disposizione".
Ne consegue che all'atto della nomina l'amministratore non è tenuto a comunicare o documentare i certificati di formazione iniziale o di aggiornamento, né i requisiti di onorabilità.






















