Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È illegittimo il rifiuto dell'amministratore di consegnare copia del registro anagrafico al condòmino adducendo motivi di tutela della privacy
Tribunale di Palermo Sent. 14 giugno 2021 n.2514
La controversia decisa dal Tribunale di Palermo è sorta fra un condòmino e l'amministratore.
Il condòmino ha chiesto a mezzo di un decreto ingiuntivo notificato all'amministratore la trasmissione di copia dell'intero registro anagrafico (al fine di intraprendere azioni nei confronti di singoli condòmini).
L'amministratore ha proposto opposizione per respingere tale richiesta, sostenendo ragioni di tutela della privacy dei condòmini.
Il registro dell'anagrafe condominiale, infatti, contiene dati personali di residenza dei condomini, dati catastali degli immobili, numero di telefono e altri recapiti comunicati dai condomini all'amministratore del Condominio.
Sosteneva l'opponente che, stante la genericità della richiesta di consegna di copia dell'intero registro dell'anagrafe condominiale formulata dall'opposto, le norme codicistiche, che consentono di estrarre copia del suindicato registro, avrebbero dovuto essere conciliate con le esigenze di rispetto delle norme sulla privacy.
Il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione dell'amministratore e ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dal condòmino.
Afferma infatti la sentenza in esame, che in tema di condominio negli edifici, dal combinato disposto degli artt. 1129, comma 2, e 1130, comma 1, n. 6, c.c., si evince la previsione dell'obbligatorietà per l'amministratore del Condominio di concedere l'estrazione di copia del registro dell'anagrafe condominiale a qualunque condomino lo richieda senza condizioni o limiti di sorta.
Ne consegue l'illegittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla domanda di copia del registro dell'anagrafe condominiale formulata da un condomino, opponendo motivi di difesa della privacy e di mancata comunicazione delle ragioni sottese alla domanda di visione e copia del suddetto registro.






















