Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È legittimo indicare nel bilancio il riporto dei debiti pregressi del condòmino
(Corte di Cassazione, ordinanza 12 ottobre 2021 n.27849)
In tema di condominio negli edifici, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.
Con questa pronuncia la Corte conferma l'indirizzo ormai acquisito ed espresso già dalla Ordinanza 24-09-2020 n.20006.
Giova ricordare che in quella pronuncia la Corte esponeva il seguente ragionamento.
L'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore comporta l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione che vincola ciascuno dei condòmini a contribuire alle spese ordinarie di manutenzione e conservazione dell'edificio.
Una volta che il bilancio sia stato approvato i singoli condòmini non hanno la facoltà postuma di contestare i conti e di rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.
Premesso che a norma dell'art.1130 bis c.c. il rendiconto condominiale deve essere redatto secondo il principio di cassa e deve contenere "le voci di entrata e di uscita" e quindi anche gli incassi e i pagamenti eseguiti, i crediti vantati verso il singolo condòmino vanno inseriti nel consuntivo relativo al rispettivo esercizio.
Una volta eseguita tale operazione, le pregresse morosità rimaste insolute devono essere riportate anche nei successive anni di gestione, perchè costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente in capo ai partecipanti morosi nei confronti del condominio.
Il rendiconto condominiale deve quindi necessariamente partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'esercizio precedente.
E per l'effetto deve riportare anche i debiti pregressi ed insoluti del condòmino.
Laddove non impugnato nei termini del'art.1137 c.c., esso costituisce idoneo titolo del credito complessivo del condominio nei confronti di quel partecipante.






















