Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La delibera di nomina dell'amministratore è nulla se non reca specifica indicazione del compenso per l'attività svolta come richiesto dall'art.1129 co.14 c.c.
Cassazione Ord. 22 aprile 2022 n.12927
La controversia riguarda l'impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore, della quale si prospetta la nullità, non indicando il compenso per l'attività svolta, come prescritto dalla legge.
La domanda era rigettata in sede di merito, affermando in particolare la Corte di Appello che la mancata indicazione del compenso nella delibera impugnata non fosse motivo di invalidità e che comunque risultava successivamente redatto un bilancio preventivo di spese con riparto e piano rate, indicante anche il compenso dell'amministratore.
Con ragionamento serrato la Corte accoglie il ricorso e dirime i dubbi e le incertezze interpretative manifestatisi fin oggi nella giurisprudenza di merito.
Si legge nell'ordinanza in rassegna che la fattispecie della nomina assembleare dell'amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge n. 220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall'art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito registro.
Più in generale, dall'art. 1130 n. 7 e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince che la delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere anche forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943).
L'art. 1129, comma 14, c.c., prescrive, in particolare, che "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
Secondo la Corte, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.
La Corte esprime quindi il seguente principio di diritto:
"agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto."





















