@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Al contratto di mandato ad amministrare si applicano le norme a tutela dei consumatori di cui alla Direttiva 93/13/CEE

Corte di Giustizia Unione Europea 27-10-2022 causa C-458-21


La Corte Europea ha esaminato una questione posta dall'autorità giudiziaria bulgara che ha domandato se il mandato dell'amministratore del condominio sia soggetto alle norme a tutela dei consumatori.

In estrema sintesi ripercorriamo i concetti espresso nella pronuncia.

La Corte afferma che: a) una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un condominio, deve essere considerata un "consumatore", qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale.

Anche laddove una parte delle prestazioni fornite dall'amministratore di condominio sia intesa a rispettare specifici requisiti in materia di sicurezza e di pianificazione territoriale, previsti dalla legislazione nazionale, non è idonea a sottrarre detto contratto al campo di applicazione di tale direttiva; b) nell'ipotesi in cui sia stipulato un contratto relativo alla gestione e manutenzione delle parti comuni di un condominio tra l'amministratore e l'assemblea generale dei condòmini, una persona fisica proprietaria di un appartamento ivi situato, può essere considerata un "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, purché essa possa essere qualificata come "parte" di detto contratto e non utilizzi tale appartamento esclusivamente per scopi rientranti nella sua attività professionale.

La Corte individua aspetti che sono di grande importanza nell'ordinamento italiano, perchè coglie la possibilità che la compagine condominiale sia composta non solo da persone fisiche che non esercitano attività professionale, ma anche da persone fisiche, e guridiche, che invece esercitano attività professionale.

Solo le prime possono essere considerate "consumatori", sempre che esse possano essere considerate "parti" del contratto di amministrazione.

Il merito di questa decisione è quello di mettere in crisi il concetto, che oggi sembra scontato, che l'amministratore del condominio operi "come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale" (Cass. civ., sez. VI-2, 22 maggio 2015, n. 10679).

La decisione in rassegna finisce per indagare le qualità dedi singoli condòmini e alimenta le perplessità e le incertezze in ordine alla controversa figura del condominio che nell'ordinamento italiano è sfornito di soggettività giuridica.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 193/2023


News sul condominio

News Condominio

Accensione termosifoni e caldaie Roma inverno 2025/26

Periodo di accensione degli impianti di riscaldamento a Roma.

Eventi e Convegni

***Prossimi Appuntamenti

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook