
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Nella determinazione del compenso dell'amministratore l'assemblea può incorrere nel vizio di eccesso di potere
Cass.16 marzo 2023 n.7615
La Corte di Cassazione si è misurata con un tema molto delicato: la contestazione circa la determinazione del compenso spettante all'amministratore.
La controversia è sorta nella contestazione, da parte di alcuni condòmini, della congruità dell'importo che l'assemblea avrebbe accordato all'amministratore quale compenso per la sua attività.
In particolare, i ricorrenti lamentavano che il compenso dell'amministratore fosse stato previsto in misura del tutto abnorme, irragionevole e sproporzionata e, inoltre, che il riconoscimento ad opera della delibera di uno specifico compenso in capo all'amministratore ed a carico dei singoli condomini per attività dagli stessi provocate, fosse fonte di un vizio di eccesso di potere.
Come è noto le valutazioni circa la congruità e convenienza di una spesa non sono soggette al vaglio di legittimità del Giudice: l'impugnazione di una delibera può infatti proporsi solo per la sua contrarietà alla legge o al regolamento e non può estendersi alla discrezionalità di merito spettante all'organo deliberativo.
L'impugnativa della delibera assembleare per vizio di eccesso di potere, vizio che si caratterizza per il perseguimento da parte della maggioranza di interessi non aderenti a quelli del condominio e vantaggiosi solo per alcuni dei partecipanti o di terzi, impone al giudice di verificare se la volontà assembleare si sia formata per finalità estranee al condominio, deviando dall'interesse della compagine condominiale, arrecando pregiudizio ai suoi partecipanti.
Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ritiene di poter estendere la valutazione di legittimità alla congruità delle decisioni assembleari in ordine alla determinazione del compenso.
Va ricordato però che nella controversia i condomini impugnanti avevano contestato non solo l'ammontare del compenso, ma anche i meccanismi della sua determinazione in relazione a singole prestazioni dell'amministratore, denunziandone la illegittimità e sproporzionalità a loro danno.
La legittimità della delibera avrebbe dovuto pertanto essere esaminata anche sotto tale aspetto da parte del giudice di merito.
La Corte esprime pertanto il seguente principio.
In tema di condominio negli edifici, l'impugnativa della delibera assembleare per vizio di eccesso di potere, vizio che si caratterizza per il perseguimento da parte della maggioranza di interessi non aderenti a quelli del condominio e vantaggiosi solo per alcuni dei partecipanti o di terzi, impone al giudice di verificare se la volontà assembleare si sia formata per finalità estranee al condominio, deviando dall'interesse della compagine condominiale, arrecando pregiudizio ai suoi partecipanti.
In particolare, nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettante all'organo deliberativo ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente
perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e rinviata alla medesima Corte di Appello per la decisione di merito.