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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

È inammissibile la richiesta di revoca dell'amministratore in prorogatio dopo la scadenza del mandato

Tribunale di Napoli 2 maggio 2023


Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in volontaria giurisdizione volto alla revoca di un amministratore in prorogatio.

La decisione conferma l'orientamento dei giudici di merito (fra i quali il Tribunale di Roma) che nega la possibilità di ottenere il provvedimento di rimozione dell'amministratore che operi nel condominio anche dopo la scadenza del secondo mandato.

Nel caso di specie si chiedeva la revoca dell'amministratore per lamentate sue gravi inadempienze gestionali.

Nel giudizio emergeva che l'amministratore operava in regime di prorogatio.

Il Tribunale di Napoli ha pertanto respinto la domanda specificando che il decorso del secondo anno di rinnovo, coerentemente con il disposto dell'art.1129 c.c., comporti l'automatica cessazione dell'incarico: "Decorso il secondo anno, invece, l'amministratore cessa dal suo incarico automaticamente, ossia senza la necessità di un'espressa manifestazione di volontà dell'assemblea, perdendo immediatamente i poteri rappresentativi dei condòmini e quelli gestori in precedenza a lui attribuiti".

Ne consegue che, cessato l'incarico, non può esserne chiesta la revoca, ma può solo domandarsi la nomina di un nuovo amministratore, sempreché si dimostri che l'assemblea, chiamata a decidere sul punto, non abbia saputo o voluto esprimere una volontà.

Analogamente, non è consentito valutare - in sede di volontaria giurisdizione - l'inadempimento dell'amministratore in prorogatio, occorrendo invece a tal fine un'azione contenziosa ordinaria.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 197/2023