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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

In assenza di formali comunicazioni è l'amministratore del condominio a dover identificare e rintracciare gli eredi del de cuius

Tribunale di Roma 06 settembre 2023 n.12700


Come è noto, fra i doveri dell'amministratore vi è la tenuta del registro di anagrafe condominiale, nel quale devono essere indicate le generalità dei condomini e annotate le variazioni nella titolarità delle unità immobiliari.

Colui che subentra nella titolarità di un immobile deve informarne l'amministratore a fine di aggiornamento del registro anagrafico, ma ove questi non vi provveda è lo stesso amministratore a svolgere gli accertamenti necessari addebitandone i costi al renitente.

In passato la Suprema Corte aveva evidenziato che è preferibile ritenere che l'amministratore, il quale fosse a conoscenza del decesso di un condomino e fino a quando gli eredi non gli avessero manifestato la loro qualità, in mancanza di utili elementi di riferimento non avrebbe potuto ritenersi obbligato a fare alcuna particolare ricerca e, quindi, ad inviare alcun avviso.

Tuttavia l'entrata in vigore della Legge 220/2012 ha stabilito precisi obblighi propulsivi anche in capo all'amministratore, onerandolo di provvedere ad aggiornare il registro anagrafico condominiale, al fine di rispettare la norma che impone la convocazione di tutti gli aventi diritto.

Secondo la sentenza in rassegna, in tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui è onere dell'erede comunicare all'amministratore il decesso del condòmino e l'accettazione dell'eredità, con assunzione in capo a sé dei diritti ed obblighi condominiali, deve ritenersi superato dal disposto di cui all'art. 1130, comma 6, cod. civ., che, introdotto dalla novella del 2012, ha posto, a carico del legale rappresentante dell'ente collettivo, il preciso obbligo di individuare presso i pubblici registri, in caso di mancata collaborazione, gli aventi diritto a partecipare alle assemblee e di aggiornare l'anagrafe condominiale (nel caso di specie, accogliendo la domanda del condomino attore, comproprietario "jure successionis" di un'unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale, il quale aveva lamentato di non essere stato ritualmente convocato, il giudice adito, riaffermato anche il principio secondo cui grava sul Condominio l'onere della prova di aver convocato tutti gli aventi diritto, non potendosi addossare a chi deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo, ha annullato le delibere assembleari oggetto di impugnazione).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 199/2024