
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il verbale di passaggio di consegne non prova il credito dell'amministratore uscente
Tribunale di Roma 26 settembre 2023 n.13510
Con la sentenza in commento, in tema di prova delle anticipazioni affrontate dall'ex amministratore di un condominio, il Tribunale di Roma si colloca nel solco della giurisprudenza prevalente, confermando che il verbale del passaggio delle consegne, in cui sia affermata la detta circostanza, non integra alcun riconoscimento del debito da parte del condominio.
La prova dell'asserito esborso da parte dell'uscente non può, perciò, essere rappresentata dal verbale de quo, e tanto meno dall'accettazione della documentazione da parte del nuovo mandatario.
"L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.
La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata".
In tema di anticipazioni, quindi, per ottenerne il rimborso, il vecchio amministratore deve necessariamente provare che le spese che afferma di aver anticipato siano state specificamente autorizzate, approvate e/o ratificate dall'assemblea.
Si veda in tal senso la Cass.15702/2020 che rappresenta un indirizzo ormai del tutto consolidato e che riserva solamente all'assemblea il potere "di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.
La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata".
Invero, l'amministratore in carica, atteso il suo ruolo di semplice mandatario, non ha il potere di disporre del diritto controverso e, pertanto, non può rendere dichiarazioni confessorie, fra le quali rientrerebbe il riconoscimento del debito, potendo solo l'assemblea condominiale riconoscere validamente un debito mediante dichiarazione espressa specificamente rivolta al creditore.