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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La Corte di Cassazione si esprime sui poteri rappresentativi dell'amministratore condominiale

Cass.16 gennaio 2025 n.1650


Questa pronuncia, emessa dalla Sezione III, statuisce che l'amministratore, secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 12120 del 17 5 2018 Rv. 648358 - 01), anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti, ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà dell'assemblea condominiale, ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell'amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del Condominio (Cass. n. 1286 del 12/02/1997).

In secondo luogo, la medesima pronuncia stabilisce che non è consentito al Regolamento, anche se contrattuale, derogare al disposto dell’art.1131 cod.civ. in tema di rappresentanza del Condominio in capo all’amministratore.

Il potere dell'amministratore di rappresentare il condominio nelle liti proposte contro il medesimo, di cui all'art.1131 c.c., deriva direttamente dalla legge e non può soffrire limitazione né per volontà dell'amministratore, né per deliberazione dell'assemblea, dal che deriva che la clausola contenuta in un regolamento condominiale (ancorché deliberato per mutuo accordo tra tutti gli originari condomini), secondo cui l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere deliberata dall'assemblea, semmai a maggioranza qualificata, non ha efficacia giuridica, poiché il quarto comma dell'art. 1138 c.c. prevede che le norme regolamentari non possono derogare alle disposizioni ivi menzionate, fra le quali appunto è appunto compresa quella di cui all'art. 1131 citato.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 207/2025