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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

L'ingiustificata mancata presenza dell'amministratore in mediazione legittima la condanna per responsabilità aggravata ex art.96 co.3 cpc

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 7 luglio 2020, n. 9797


In tema di condominio negli edifici, la mancata presentazione dell'amministratore di un (Super)condominio agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria senza addurre alcuna giustificazione, nonostante l'invito disposto dal giudice ai sensi di legge, integra comportamento omissivo rilevante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
(Nel caso di specie, il giudice adito ha condannato il Supercondominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t., a corrispondere in favore degli attori a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata per non aver partecipato senza giustificazione alcuna, alla mediazione obbligatoria, nonostante l'invito del giudicante, una somma di importo pari a duemilacinquecento euro) .

Uno dei principi che governano il nostro processo civile è quello della lealtà e della correttezza (art.88 cpc).
Nel decidere la controversia, poi, di regola il giudice attribuisce alla parte soccombente l'onere di sostenere le spese della parte vittoriosa, ma ha la possibiltà di modulare la condanna riducendo o aumentando gli importi, anche infunzione delle possibilità consentite dai criteri di determinazione dei compensi di cui al DM 55/2014.

L'art.96 cpc, richiamato nella decisione in commento, prevede la possibilità per il Giudice di sanzionare la condotta della parte che abbia resisito o agito in giudizio con malafede o con colpa grave, condannandola al risarcimento del danno se richiesto dall'altra parte.
Il comma 3 di questo articolo stabilisce che in ogni caso il Giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, anche d'ufficio (quindi senza la richiesta della parte) può condannare la parte soccombente a pagare a quella vittoriosa anche una somma ulteriore equitativamente determinate.
Nel caso specifico, la condanna è giustificata dalla mancata partecipazione agli incontri di mediazione, in palese violazione dell'invito del Giudice, tale da impegnare l'altra parte in una controversia giudiziale che poteva risolversi in altra sede conciliativa.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 179/2020


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