
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il credito per anticipazioni erogate dall'amministratore non può essere dimostrato induttivamente dal disavanzo di bilancio
Corte di Cassazione, ordinanza 17-02-2020 n.3859
L’ordinanza in commento conferma l’indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione nella vicenda in cui l’amministratore chiede al condominio il rimborso di esborsi da lui anticipati e stabilisce, anche sotto l’aspetto probatorio, quale sia il rispettivo onere della prova.
E così, premette l’ordinanza, in tema di condominio negli edifici il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art.1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini.
Ne consegue che è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati (essendo il mandatario che agisce in giudizio per il recupero delle spese e delle anticipazioni sopportate per l’esecuzione dell’incarico a dover fornire la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè dell’esecuzione del negozio gestorio e dell’esborso effettuato in occasione di esso).
I condomini (e quindi il condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
La deliberazione dell’assemblea di condominio, che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo, pur ove evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto il riconoscimento di un debito richiede un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate.
In altri termini, è irrilevante la circostanza che l’assemblea abbia approvato un consuntivo dal quale emerga il disavanzo economico, e ciò per due motivi:
a) il primo attiene alla necessità che eventuali somme anticipate siano state effettivamente spese di tasca dell’amministratore;
b) il secondo è che un eventuale volontà di riconoscere un debito dei condòmini nei confronti dell’amministratore deve essere espressa ed in equivoca e non può consistere solo nella detta approvazione.