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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Nel procedimento di nomina giudiziale dell'amministratore non occorre l'autorizzazione assembleare a resistere

Tribunaledi Roma, 28 novembre 2019 n.7532 VG


La decisione del Tribunale di Roma, si pone nel procedimento di volontaria giurisdizione ove il Giudice era chiamato a nominare un nuovo amministratore condominiale, in sostituzione del precedente in regime di “prorogatio”, atteso che l’assemblea non era riuscita ad esprimere una maggioranza idonea alla nomina. Nel procedimento, iniziato da una condòmina, si costituiva il Condominio affermando che in realtà l’amministratore veniva confermato da molti anni chiedendo per l’effetto il rigetto del ricorso.

La ricorrente tuttavia eccepiva la carenza di delibera autorizzativa dell’assemblea per la costituzione in quel procedimento.

Il Tribunale, nel rigettare l’eccezione, ha stabilito che nelle cause di nomina giudiziale dell’amministratore, in sostituzione del precedente mai validamente nominato o confermato, non occorre la delibera autorizzativa.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se la rappresentanza processuale nel giudizio in questione rientri fra le prerogative dell’amministratore contemplate dalla legge (art.1130 c.c.) o dal regolamento di condominio.

Il Tribunale analizza lo stato della giurisprudenza, che attualmente interpreta estensivamente la norma che attribuisce il potere rappresentativo all’amministratore, permettendo a quest’ultimo di agire o resistere in giudizio senza necessità di previa delibera se non nei casi in cui la lite esorbiti le sue attribuzioni (ad esempio Cass.12806/2019).

Nella specie il Tribunale ritiene che la costituzione dell’amministratore nel giudizio in questione sia intesa ad eseguire e difendere una delibera assembleare (che in passato ha nominato l’amministratore del quale si chiede la sostituzione) e che si assume ancora valida ed efficace.

Nel merito, il Tribunale, rilevato che l’assemblea, nel caso di specie, per più volte non ha raggiunto le prescritte maggioranze costitutive e deliberative per conferire validamente l’incarico gestorio, ha disposto la nomina giudiziale del nuovo amministratore.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata

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