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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

conferma dell'amministratore

Ancora sulla maggioranza per la conferma dell'amministratore

Tribunale di Palermo 23-29 gennaio 2015


La vicenda è originata dalla impugnazione della delibera condominiale di “conferma dell’amministratore”, statuita da una maggioranza di 421 mm e quindi inferiore a quella stabilita dalla legge per la “nomina dell’amministratore” (art.1136 co.2 e 4 cod.civ.).

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in commento, emessa il 23-29 gennaio 2015, decide sull’impugnazione della delibera, accogliendo la difesa del Condominio che sostiene la perfetta legittimità della delibera, afferma che la “conferma” dell'amministratore di condominio è fattispecie assai diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”.

In effetti, con la conferma dell'amministratore l'assemblea consolida un rapporto fiduciario già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni.

Viceversa, le ipotesi della “nomina” e/o della“revoca” dell'amministratore di condominio incidono nell'instaurazione o nella recisione di un rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza), da considerarsi nella sua interezza.

Sebbene tale indirizzo sia stato già espresso in passato da alcune rade pronunce di merito (Tribunale di Roma, Sent.15 maggio 2009 n. 10701, Tribunale di Bologna, Sent.17 settembre 2009; Tribunale di Pavia, sent. 23 maggio 1988) la Corte di Cassazione è ferma sul proprio indirizzo consolidato per il quale la nomina la revoca e la conferma esprimono la medesima volontà di conferimento dell’incarico gestorio e richiedono pertanto la stessa maggioranza di cui all’art.1136 co.2 e 4 cod.civ.


Carlo Patti, Consulente Legale ANACI Roma © Riproduzione riservata

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