@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La Corte di Cassazione recupera il concetto di prorogatio imperii?

Corte di Cassazione, Sent.08 gennaio 2026 n.424


In questa interessante recentissima pronuncia il Supremo Collegio sembra andare in contrasto con l’indirizzo prevalente della giurisprudenza, che nega ormai, stando alla lettera del’art.1129 comma 8 cod.civ., l’ultrattività dei poteri gestori dell’amministratore il cui mandato sia venuto meno per decorso del periodo di rinnovo.

In sostanza l’interpretazione di legittimità e di merito sostiene che al termine del proprio mandato, l’amministratore cessato non abbia più possibilità di amministrare il condominio, salvo il dovere di compiere gli atti urgenti necessari ad evitare il verificarsi di un pregiudizio irreparabile.

In tale evenienza l’uscente non ha diritto ad ulteriore compenso per l’attività prestata.

Sotto tale profilo, la Corte di Cassazione si era espressa, nel giugno 2025 con la pronuncia n. 14039 stabilendo il principio che sembra porre fine ad ogni contrasto, ancorchè difficile da realizzare nella pratica corrente: “La drastica compressione dei poteri gestori dell’amministratore, pressoché annullati al maturare del biennio dalla nomina, induce ad escludere, per i condomini, la necessità, la possibilità e, in chiave processuale, l’interesse a chiedere la revoca dell’amministratore con il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 1129 comma 11 c.c.”.

Tale pronuncia, resa all’esito di un contrastato procedimento di revoca giudiziale, ha quindi affermato che non sussiste interesse alla revoca nei confronti dell’amministratore “scaduto”, stante il venire meno di ogni suo potere gestorio.

La pronuncia in commento sembra invece affermare il contrario quando statuisce che “all’amministratore, decaduto dalla carica o dimissionario, permangono, fino al momento della sua sostituzione, tutte le attribuzioni proprie dell’amministratore di condominio, come indicate nell’art. 1130 cod. civ.; questa cosiddetta prorogatio dei poteri non è né limitata al tempo strettamente necessario alla fase di trapasso dal vecchio al nuovo amministratore, né circoscritta alle facoltà e funzioni proprie di una gestione interinale, correlata alla finalità di assicurare il detto trapasso, perché quelle funzioni che il codice civile elenca al suindicato art. 1130 sono selezionate dallo stesso legislatore quali essenziali ed imprescindibili per la vita normale ed ordinaria del condominio stesso”.

Le reazioni a tale dictum sono ancora in fase di elaborazione e di studio, ma non possiamo fare a meno di notare che i primi contributi vanno nettamente in senso critico alla decisione in argomento, confermando che l’amministratore cessato dal mandato ha l’obbligo di svolgere gratuitamente le sole attività urgenti limitate alle prestazioni strumentali susseguenti alla scadenza del rapporto e legalmente tipizzate secondo un criterio di urgenza. Una volta cessato il mandato si apre, in sostanza, una fase meramente esecutiva delle norme di legge nella quale l’amministratore non ha diritto ad ulteriore compenso.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 212/2026


News sul condominio

News Condominio

Tavola Rotonda Gruppo Giovani ANACI Roma

Tavola Rotonda Gruppo Giovani ANACI Roma

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook