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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Roma consolida il proprio orientamento: nella delibera di conferma dell'incarico dell'amministratore non è necessaria l'indicazione analitica del compenso.

Tribunale di Roma, sent.21-10-2025 n.12863


Un Condominio ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo con il quale l'ex amministratore cessato ha chiesto compensi arretrati ed insoluti.

Il Condominio ha infatti eccepito che detti compensi non fossero mai stati correttamente specificati in sede di rinnovo del mandato e che pertanto la nomina fosse nulla e i compensi non dovuti.

L'art. 1129 comma 14 c.c. stabilisce che, all'atto dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo, l'amministratore deve specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, a pena di nullità.

Tuttavia il Tribunale di Roma ritiene che tale analitica indicazione sia necessaria in sede di prima nomina e non in sede di conferma dell'incarico.

Con la pronuncia in esame, infatti, pur ribadendo l'obbligo per l'amministratore di specificare analiticamente, al momento della nomina o del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, ha precisato che tale specificazione analitica del compenso non è necessaria in ogni singola delibera di rinnovo qualora l'amministratore venga confermato senza modifica delle condizioni economiche originarie già approvate in sede di primo incarico atteso che, la conferma dell'incarico comporta un'implicita conferma anche del compenso pertanto rigettato l'opposizione.

Il Tribunale si riporta ad altra giurisprudenza di merito, per la quale "la delibera di conferma dell'amministratore nella quale non siano stati indicati il compenso dello stesso ed i titoli abilitativi annuali non è invalida. Infatti, se è vero che in base al comma 14 dell'art. 1129 c.c. l'amministratore, all'atto della nomina o del suo rinnovo, deve specificare l'importo dovuto a titolo di compenso, va anche detto che tale disposizione non può essere interpretata in modo eccessivamente formalistico: la ratio della norma è infatti quella di evitare che i condòmini, durante il mandato o alla fine di esso, si trovino di fronte a pretese economiche dell'amministratore non previamente concordate. Tale rischio non sussiste quando v'è la conferma della nomina dell'amministratore, posto che in tal caso si intende implicitamente confermato anche il suo compenso" (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. V, 21/02/2022, n.2740).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
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