Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), Contrattazione Collettiva, Contributo di Assistenza Contrattuale (COASCO)
art. 36 Cost. - art. 2099 c.c. - Legge 296/2006 - D.lgs. 104/2022
Dossier 200 – 01/03/2024 – Di Domenico
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL),
Contrattazione Collettiva, Contributo di Assistenza Contrattuale (COASCO)
1. Obbligo di applicazione del CCNL
L'applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è obbligatoria per garantire il rispetto dei parametri minimi previsti dalla legge per il lavoro dipendente (art. 36 Costituzione e art. 2099 c.c.).
Per il settore dell'amministrazione condominiale e immobiliare, il CCNL di riferimento è quello stipulato da SACI/ANACI con CISAL/CISAL Terziario, considerato il più rappresentativo del comparto.
2. Scelta del CCNL e adempimenti
È possibile applicare un CCNL diverso da quello dell'associazione di appartenenza, purché garantisca condizioni uguali o superiori.
Tuttavia, questa scelta apre il rischio di controversie, soprattutto in un settore multidisciplinare come quello immobiliare, dove il lavoratore potrebbe richiedere l'applicazione del CCNL specifico per la mansione svolta.
Il datore di lavoro deve inserire nel contratto individuale di assunzione i riferimenti obbligatori al CCNL scelto, come previsto dal D.Lgs. 104/2022.
3. La contrattazione collettiva e la struttura del CCNL
La contrattazione collettiva per il settore avviene tra le associazioni datoriali (SACI e ANACI) e il sindacato dei lavoratori (CISAL/CISAL Terziario). Il CCNL si articola in:
- Una Parte Normativa, che disciplina il rapporto di lavoro (tipologie contrattuali, trattamento economico, orario, ferie, recesso).
- Una Parte Obbligatoria, che regola i rapporti tra le associazioni contraenti.
La durata del contratto è generalmente triennale, con una revisione salariale annuale per adeguamento all'inflazione.
4. Ente Bilaterale e contributi obbligatori
L'adesione all'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Immobiliare (ENBIF) è obbligatoria per i datori di lavoro che applicano il CCNL SACI/ANACI-CISAL. L'ente eroga prestazioni integrative ai lavoratori (es. assistenza sanitaria). Oltre al contributo ENBIF, il datore di lavoro è tenuto a versare al SACI il Contributo di Assistenza Contrattuale (Co.As.Co.), pari a 4 euro al mese per ogni dipendente, quale sostegno per la gestione del sistema contrattuale.
Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 200/2024 – Vincenzo Di Domenico - Segretario Generale SACI.























