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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

I requisiti dell'amministratore e la cessazione dell'incarico

Art. 71-bis disp. att. c.c. - Artt. 1129 - 1136 - 1725 c.c. - DM 140/2014


Dossier 195 – 01/05/202 - Nicoletti
I requisiti dell’amministratore e la cessazione dell’incarico

1. L'Evoluzione della Figura dell'Amministratore
Prima della riforma del 2012, la legge non prevedeva requisiti specifici per diventare amministratore. La giurisprudenza qualificava l'amministratore come mandatario, tenuto quindi ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Con l'introduzione dell'art. 71-bis disp. att. c.c., sono stati stabiliti requisiti soggettivi essenziali per lo svolgimento dell'incarico, tra cui la formazione iniziale e periodica. Tuttavia, controversa è l'esclusione di tale obbligo per l'amministratore scelto tra i condomini dello stabile.

2. La Cessazione dall'Incarico
L'incarico può cessare per:
- Scadenza naturale del mandato
- Rinuncia dell'amministratore
- Revoca assembleare (art. 1129, co. 11, c.c.)
- Perdita dei requisiti di onorabilità (art. 71-bis, lett. a-e)
La revoca assembleare è possibile in ogni tempo, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2, c.c. La nullità della nomina è prevista solo in caso di mancata specificazione analitica del compenso (art. 1129, co. 14, c.c.).

3. Formazione e Aggiornamento: Problemi Interpretativi
La mancanza di formazione/aggiornamento (art. 71-bis, lett. g) non determina la cessazione automatica dell'incarico.
La giurisprudenza è divisa:
- Alcuni tribunali escludono che la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento possa determinare la nullità della delibera di nomina.
- Altri orientamenti ritengono che l'omissione costituisca una grave irregolarità che giustifica la revoca.
Al momento non esiste un orientamento univoco, lasciando incertezza sull'effettiva portata sanzionatoria di questo obbligo formativo.

4. Requisiti per le Società
Quando l'incarico è affidato a una società, i requisiti di onorabilità e professionalità devono essere posseduti da:
- Soci illimitatamente responsabili
- Amministratori
- Dipendenti incaricati delle funzioni di amministrazione
La giurisprudenza ha chiarito che, se l'incarico è affidato a una società senza indicare la persona fisica che materialmente amministrerà, tutti i soci devono essere in possesso dei requisiti richiesti.
In sintesi, la riforma ha innalzato gli standard professionali richiesti agli amministratori, ma permangono zone d'ombra sull'efficacia sanzionatoria degli obblighi formativi e sulle conseguenze della loro violazione.

Sintesi generata con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 195/2023 – Adriana Nicoletti – Avvocato.


Dossier condominio 195/2023


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