Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il credito dell'ex amministratore non si evince dal solo verbale del passaggio di consegne
Artt. 1720 - 1988 c.c.
Dossier 178 – 01/07/2020 - Celeste
Il credito dell’ex amministratore non si evince dal solo verbale del passaggio di consegne
1. Caso giurisprudenziale di riferimento
L’articolo commenta la sentenza della Corte di Cassazione n. 5062 del 25 febbraio 2020, relativa a una causa promossa da un ex amministratore di condominio che, attraverso decreto ingiuntivo, richiedeva il pagamento di compensi professionali e il rimborso di somme anticipate per la gestione. Il condominio si era opposto, negando validità probatoria al verbale di passaggio consegne e alla delibera assembleare citati dall’amministratore.
2. Onere probatorio rigoroso a carico dell’ex amministratore
La Cassazione ha ribadito il principio per cui l’onere di provare l’esistenza del credito spetta all’ex amministratore, in base al rapporto di mandato che lo lega al condominio (art. 1720 c.c.). Egli deve dimostrare in modo certo e dettagliato:
- Gli esborsi effettuati con denaro proprio.
- Le attività svolte e le relative spese anticipate.
La mera approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea, anche se evidenzia un disavanzo, non costituisce di per sé prova che tale somma sia stata anticipata dall’amministratore.
3. Insufficienza probatoria del verbale di passaggio consegne e dei pagamenti parziali
La sentenza chiarisce che né il verbale di passaggio consegne sottoscritto dal nuovo amministratore (che riporta la situazione patrimoniale e i crediti dell’ex amministratore), né un eventuale acconto versato costituiscono di per sé una ricognizione di debito valida ex art. 1988 c.c. da parte del condominio. Tali documenti o atti non esonerano l’ex amministratore dall’obbligo di provare concretamente le anticipazioni e i compensi dovuti.
4. Necessità di una contabilità chiara e approvazione specifica
Perché un credito sia provato, è necessaria:
1. Una contabilità regolare e intelligibile, che renda chiare le voci di entrata e uscita.
2. Una delibera assembleare esplicita che approvi il rendiconto consuntivo e indichi specificamente le somme a carico del condominio verso l’ex amministratore, riconoscendone il debito.
La semplice approvazione del rendiconto, senza una specifica indicazione delle poste passive relative all’ex amministratore, non equivale a una ricognizione di debito.
5. Conclusioni e implicazioni pratiche
La sentenza conferma un rigido regime probatorio a carico degli ex amministratori che agiscano per il recupero di crediti. Per evitare contestazioni, è fondamentale:
- Tenere una contabilità precisa e documentata.
- Ottenere dall’assemblea una delibera chiara che approvi e specificamente riconosca i debiti nei suoi confronti.
- Non fare affidamento esclusivo su verbali di passaggio consegne o pagamenti parziali come prova del credito.
In mancanza di tali elementi, il rischio di vedersi respingere le pretese in sede giudiziale è molto alto.
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Fonte: Dossier Condominio n. 178/2020 – Alberto Celeste - Magistrato.





















