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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Ipotesi di invalidità della nomina dell'amministratore

(Art. 1129, comma 2 c.c. - Art. 1129, comma 14 c.c.)


Dossier 175 - 01/01/2020
Scarpa - Ipotesi di invalidità della nomina dell’amministratore

1. La nomina dell’amministratore e l’accettazione
- La nomina dell’amministratore condominiale è una proposta contrattuale che richiede l’accettazione formale da parte del designato per perfezionare il rapporto (art. 1129 c.c.). 
- L’accettazione deve essere conforme alle condizioni stabilite dall’assemblea, altrimenti equivale a una controproposta (art. 1326 c.c.). 
- La mancata accettazione rende inefficace la nomina, a differenza del passato quando si ammetteva anche un’accettazione tacita. 

2. Obblighi dell’amministratore alla nomina
- Comunicazione dei dati: L’amministratore deve comunicare dati anagrafici, professionali e informazioni sui registri condominiali contestualmente all’accettazione (art. 1129, comma 2 c.c.). L’omissione è una "grave irregolarità" che può portare alla revoca, ma non annulla la nomina. 
- Determinazione del compenso: L’amministratore deve specificare analiticamente il compenso al momento dell’accettazione, pena la nullità della nomina (art. 1129, comma 14 c.c.). 

3. Polizza assicurativa
- L’assemblea può subordinare la nomina alla presentazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile (art. 1129, comma 3 c.c.). 
- La mancata presentazione non annulla la nomina, ma sospende gli effetti fino all’adempimento della condizione. 

4. Requisiti dell’amministratore (art. 71-bis disp. att. c.c.)
L’amministratore deve possedere: 

- Godimento dei diritti civili. 
- Assenza di condanne per reati gravi (es. contro la pubblica amministrazione). 
- Non essere interdetti, inabilitati o protestati. 
- Diploma di scuola secondaria e formazione specifica (con esenzioni per chi ha esperienza pregressa o è condomino). 
- Per le società, i requisiti devono valere per soci, amministratori e dipendenti coinvolti. 
Conseguenze della mancanza dei requisiti: 
- La nomina di un amministratore privo dei requisiti è nulla per violazione di norme imperative (ordine pubblico). 
- La nullità è insanabile e può essere fatta valere in qualsiasi momento. 
- L’amministratore "di fatto" non può agire per il compenso, ma può richiedere un rimborso per l’opera svolta (azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.). 

5. Invalidità della delibera di nomina
- Le delibere contrarie alla legge sono annullabili se affette da vizi formali (art. 1137 c.c.). 
Sono nulle se: 
- Manca un elemento essenziale (es. compenso non specificato). 
- L’amministratore non possiede i requisiti legali. 
- L’oggetto è illecito o impossibile. 

Conclusioni
La Riforma del 2012 ha introdotto rigore nella nomina dell’amministratore, richiedendo: 
1. Accettazione esplicita e conformità alle condizioni assembleari. 
2. Comunicazione obbligatoria di dati e compenso. 
3. Rispetto dei requisiti soggettivi (onorabilità e professionalità). 
La violazione di queste regole può portare a nullità della nomina, revoca o inefficacia del rapporto.

Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 175/2020 – Antonio Scarpa - Magistrato - redattore ANACI Roma.


Dossier condominio 175/2020


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