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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

È inammissibile per carenza di interesse la domanda di revoca dell'amministratore già cessato dall'incarico

Cass.II, Sent.26 maggio 2025 n.14039


La questione concerne l’ammissibilità della domanda giudiziale di revoca di amministratore già cessato dall’incarico.

Con il provvedimento in rassegna la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha quindi risolto la questione interpretativa, molto controversa nel contenzioso di merito, enunciando il seguente principio di diritto: “[i]n tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell’assemblea o di ciascun condòmino, ex art. 1129 comma 11 cod. civ., diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Nella motivazione della Sentenza il supremo Collegio, in linea con Cass.SS.UU. n.20957/2004, afferma che la revoca giudiziale dell’amministratore di cui agli artt.1129 co.11 e 64 d.a.c.c., costituisce un procedimento eccezionale e urgente (improntato a rapidità, informalità ed officiosità), sostitutivo della volontà assembleare, suscettibile di risolvere prima del tempo il rapporto di mandato tra i condòmini e l’amministratore, che trova giustificazione soltanto nell’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela (superiore a quella dei singoli condomini e dei diritti dell’amministratore) ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore.

In base all’art.1129 co.10 c.c., decorso il secondo anno dall’assunzione dell’incarico, l’amministratore cessa dalla carica in maniera automatica, senza che sia necessaria a tal fine una decisione assembleare, e vengono meno i suoi poteri gestori. In tale evenienza, l’art.1129 co.8 c.c. prescrive che l’amministratore cessato dalla carica debba consegnare tutta la documentazione in suo possesso, relativa al condominio e ai condòmini, ed eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi.

Secondo la Corte, la drastica compressione dei poteri gestori dell’amministratore, pressoché annullati al maturare del biennio dalla nomina, induce ad escludere, per i condòmini, la necessità, la possibilità e, in chiave processuale, l’interesse a chiedere la revoca dell’amministratore con il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 1129 comma 11 c.c.

Piuttosto, quando i condòmini sono più di otto - come dispone il primo comma dello stesso articolo - se l’assemblea non vi provvede, la nomina del nuovo dell’amministratore può essere chiesta al giudice.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 209/2025


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