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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Ai fini della validità del mandato ad amministrare non è necessaria l'indicazione specifica degli importi a titolo di compenso

Cassazione 29 maggio 2025 n.14428


Quella in esame appare una pronuncia innovativa del Supremo Collegio investito della contestazione di invalidità della nomina di un amministratore condominiale che, a dire della parte impugnante, non aveva analiticamente specificato il proprio compenso all'atto della sua nomina.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso con conferma della sentenza impugnata della Corte di Appello di Bolzano, ha affermato che l'obbligo di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività da svolgersi, di cui all'art. 1129, comma 14, cod. civ., non impedisce alle parti del contratto di amministrazione condominiale di determinare la remunerazione non prestazione per prestazione, ma secondo un sistema globale, e cioè per tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 cod. civ. ed in relazione alla durata annuale "ex lege" o all'eguale durata del rinnovo dell'incarico ex art. 1129, comma 10, cod. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che le delibere assembleari impugnate, le quali indicavano il compenso dell'amministratore in "euro 4.500,00", fossero affette da nullità per violazione del requisito di analitica specificazione dell'importo ex art. 1129, comma 14, cod. civ.).

Nella pronuncia si specifica, d'altronde, che sebbene l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 cod. civ., debba ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta la gestione annuale, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera ed anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria.
(Nel caso di specie, trattavasi di attività di assistenza fiscale e commerciale fornite ai condòmini, estranee agli adempimenti dovuti in forza del rapporto di amministrazione ex art. 1130, n. 5, cod. civ.).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 208/2025


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