Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'amministratore revocato dall'assemblea senza giusta causa ha diritto al compenso e anche al risarcimento dei danni
Cassazione, ordinanza 19 marzo 2021 n.7874
La pronuncia origina dalla domanda proposta da un’amministratrice revocata dall’assemblea in corso di mandato.
Chiedeva l’amministratrice il saldo del proprio compenso annuale e il risarcimento del danno per l’immotivata revoca.
In gradi appello era stato infatti riconosciuto alla ricorrente solo il saldo del proprio compenso ma nn anche il risarcimento del danno.
La Corte, investita della doglianza, ritiene che al contratto tipico di mandato ad amministrare, disciplinato sostanzialmente dagli artt.1129, 1130 e 1131c.c. non possano applicarsi le norme sul contratto di prestazione d’opera intellettuale (art.2237 c.c.), in forza delle quali il professionista revocato dal cliente ha diritto solo al compenso per l’opera fino ad allora prestata.
Per l’ordinanza in commento la peculiarità e tipicità del contratto di mandato ad amministrare ne fanno un contratto a sé stante che, richiedendo determinati requisiti ex art.71-bis d.a.c.c., rientra piuttosto nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 4/2013.
Al di là delle strette e specifiche previsioni del Codice civile, al contratto di mandato ad amministrare sono applicabili in via residuale le norme dello stesso Codice in tema di contratto di mandato.
La Corte, richiamandosi alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite 29-10-2004 n.20957 che ritiene che la revoca ad nutum confermi il carattere fiduciario del mandato, conferma il principio che l’amministratore revocato in corso di mandato, ha diritto non solo al soddisfacimento di propri eventuali crediti, ma anche al risarcimento del danno salvo che ricorra un’ipotesi di revoca per giusta causa.
L’ipotesi della “giusta causa” è sostanzialmente e indicativamente ravvisabile fra quelle previste dall’art.1129 c.c. per giustificare la revoca giudiziale dell’incarico.
Va però avvertito che l’art.1129 c.c., nel prevedere possibili cause di revoca giudiziale non svolge una indicazione tipizzata e tassativa, ben potendo le motivazioni di una revoca fondarsi anche su altre articolate motivazioni.






















