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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'amministratore revocato senza giusta causa prima della fine del mandato ha diritto al compenso a anche al risarcimento dei danni

Corte di Cassazione, ordinanza 19-03-2021 n.7874


La Suprema Corte ha stabilito che in caso di revoca dell'amministratore di condominio prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, egli ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Nella fase di merito il Giudice aveva accolto solo in parte la domanda dell'ex amministratrice del condominio, che, revocata in corso di mandato senza una giusta causa, aveva reclamato dal condominio la parte rimanente del compenso ed altresì il risarcimento dei danni.

Riteneva infatti il Giudice non spettante il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1725 c.c., essendo questa norma inapplicabile al recesso in materia di professioni intellettuali, disciplinato, piuttosto, dall'art. 2237 c.c.

La Corte di Cassazione va in diverso avviso e accoglie il ricorso dell'amministratrice.

Il contratto tipico di amministrazione di condominio, il cui contenuto è essenzialmente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., non costituisce prestazione d'opera intellettuale, e non è perciò soggetto alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto, atteso che l'esercizio di tale attività non è subordinata - come richiesto dall'art. 2229 c.c., all'iscrizione in apposito albo o elenco; piuttosto la legge, dall'entrata in vigore dell'art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, richiede il possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità, e rientra, piuttosto, nell'ambito delle professioni non ordinistiche, di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4.

Nella pronuncia in commento la Corte precisa che in base alla prevalente giurisprudenza e all'indicazione normativa dettata dell'art. 1129 c.c., penultimo comma al contratto di amministrazione di condominio, al di là dello statuto dei poteri e degli obblighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., può trovare residuale applicazione la disciplina in tema di contratto di mandato (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2,18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 27/06/2011, n. 14197).

Stante la possibilità di applicazione delle norme in tema di mandato, l'amministratore ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell'art. 1725 c.c., comma 1, salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Sottolinea infatti la Corte che l'art. 1129 c.c., si preoccupa unicamente di far salvo il potere di revoca dell'assemblea, senza tuttavia regolarne gli effetti, il che permette di far uso di quelle norme analoghe che, a proposito della revoca ante tempus, differenziano le conseguenze avendo riguardo alla sussistenza, o meno, della giusta causa di recesso (art. 1725 c.c., comma 1, e anche art. 2383 c.c., comma 3).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 184/2021


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