Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È nulla la delibera di nomina dell'amministratore priva dell'accettazione e della dettagliata precisazione del compenso. È altresì nulla la nomina dell'amministratore in mancanza della formazione periodica di cui al DM140/2014
Tribunale di Trapani, 04 luglio 2021
Con una lucida disamina della controversia, il Tribunale di Trapani ha accolto l'impugnazione della delibera assembleare che aveva nominato amministratrice del condominio una dottoressa commercialista, la quale, in esito alla designazione, non solo non aveva specificato analiticamente il proprio compenso, ma aveva sostenuto che l'assolvimento dell'onere formativo previsto dall'art.71 bis disp.att.c.c. poteva coincidere con quello di formazione periodica dei commercialisti.
Quanto al primo vizio della nomina, l'assenza di specificazione del compenso, il Giudice siciliano premette che l'attività dell'amministratore è regolata dal contratto di mandato che si conclude secondo lo schema della proposta e dell'accettazione cui si aggiunge una serie di norme stabilite non solo per garantire maggiore trasparenza e chiarezza ma anche per fissare requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale, a tutela dei condomini, introdotte dal legislatore con la legge n. 220/2012.
Ai sensi dell'art.1129 comma 14 c.c. "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".
Alla assenza di specificazione analitica del compenso consegue la nullità della nomina e quindi la nullità della delibera. Secondo il Tribunale di Trapani la norma mira infatti a garantire la massima trasparenza per i condomini, in modo da renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato.
La delibera impugnata riporta invece solo la mera indicazione della somma complessiva che, anche ove si possa ritenere che sia un importo omnicomprensivo, non soddisfa l'esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità imposta dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 c.c., meccanismo che non può prescindere da un atto formale dal quale risulti l'espressa e analitica indicazione del compenso (Trib. Massa 6-11-2017).
Specifica poi il Tribunale, che il preventivo del compenso, pur generico ed insufficiente, risalente a molti anni prima e riportante il medesimo compenso sempre approvato in precedenza, non risulta richiamato nella delibera e non rappresenta quell'assunzione di obbligo negoziale da parte dell'amministratore in ordine al corrispettivo che nell'impianto della legge appare indispensabile, a tutela della posizione contrattuale del mandante e dei condomini.
Quanto al secondo vizio lamentato dall'impugnante, la prova, peraltro tardivamente fornita che l'amministratrice sarebbe in regola con gli obblighi formativi non può essere data dall'attestazione di superamento della formazione periodica dei commercialisti.
Mancando quindi una prova dell'assolvimento dello specifico obbligo formativo dell'amministratore di condominio la delibera deve essere ritenuta nulla.
Osserva infatti il Giudice siciliano che l'art. 71 bis disp.att. c.c. in cui vengono fissati i requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale del soggetto che l'assemblea sceglie come amministratore di condominio rileva come norma di ordine pubblico poiché incide su interessi generali della collettività, essendo preordinata ad assicurare ai condomini edilizi amministratori meritevoli di fiducia e provvisti di capacità ed esperienza, ciò per esigenze di indubbio rilievo pubblicistico.
Ritiene il Giudice che la mancata frequentazione del corso di aggiornamento ai sensi del Dm 140/2014 rende nulla la nomina dell'amministratore di condominio (Cfr Corte d'appello di Bari - sez. VI civ. - sentenza del 27-01-2021 e Tribunale di Padova sentenza 24 marzo 2017, n. 818), con ciò aderendo all'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizioni legali dirette a fissare i requisiti di comprovata capacità professionale dell'incaricato (cfr. Cass.sentenza n. 16281 del 3 agosto 2005).






















