Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il criterio per la divisione delle spese per consumi del servizio idrico con contatori individuali può essere deliberata a maggioranza anche in difformità dalla tabella millesimale
Tribunale di Roma, sentenza 23 dicembre 2020, n. 18485
In questa interessante pronuncia il Tribunale di Roma (est. D.ssa Berti) tratta il tema non infrequente delle difficoltà di divisione delle spese di consumo dell'acqua quando siano installati contatori individuali a defalco, pur in presenza di un criterio millesimale stabilito in apposita tabella allegata al regolamento.
La controversia riguarda l'impugnazione della delibera assembleare, che pur in presenza dei misuratori individuali già installati in precedenza presso ciascuna unità abitativa, ha ritenuto di continuare ad applicare il criterio millesimale per la suddivisione di tutte le spese di acqua nell'edificio.
Il Tribunale ha accolto la domanda in base al seguente seguente ragionamento, che riporto in larghissima parte.
Il Codice Civile contiene nell'art.1123 c.c. il criterio proporzionale per la divisione delle spese comuni, ma è anche vero che se l'utilizzazione individuale dei servizi comuni sia effettivamente misurabile, la rilevazione del consumo può assurgere a criterio di ripartizione della spesa.
È il caso del riscaldamento, condizionamento dell'aria, fornitura di acqua calda sanitaria o, come nella specie, del consumo idrico.
Per tale ultima fattispecie - si legge nella sentenza in commento - la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo ex art.1123 co.2 c.c., a patto però che questo sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi; nel caso in cui l'unità abitativa non risulti provvista del predetto contatore, la ripartizione dovrà essere determinata secondo la regola del primo comma dell'art.1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno (espresso in millesimi di proprietà) e tale ultimo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini (così Cass.n.17557/2014).
La medesima pronuncia ha anche chiarito che per i consumi inerenti le parti comuni, la spesa va ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà. Infatti, per la Suprema Corte, se l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi, per il consumo dell'acqua che serve le parti comuni dell'edificio occorrerà fare ricorso ai millesimi di proprietà o alla diversa convenzione regolamentare.
Va sottolineato, come emerge dalla giurisprudenza citata, che l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (v. L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 5 e ora D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 146 - codice dell'ambiente).
La normativa di riferimento ha demandato alle Regioni di adottare norme attuative volte a recepire la previsione di cui al codice dell'ambiente prevedente l'installazione di contatori individuali ma poche sono state le Regioni virtuose per cui non per tutte esistono norme cogenti che impongono l'installazione di singoli contatori.
La giurisprudenza che si è pronunciata in materia di ripartizione delle spese dell'acqua in ambito condominiale non ha mai affrontato compiutamente l'argomento, limitandosi a prendere atto del fatto che il legislatore vede con favore l'adozione di norme finalizzate alla installazione di contatori individuali.
Diversamente opinando, ossia dando per obbligatoria l'organizzazione della ripartizione delle spese condominiali connesse all'uso di acqua potabile sulla base dei consumi, ne dovrebbe discendere la possibilità per i singoli condòmini di agire giudizialmente al fine di ottenere l'adeguamento a quanto previsto dall'allegato 9 al DPCM 4 marzo 1996 e non realizzato volontariamente.
L'installazione dei misuratori - prosegue la sentenza - non contrasta con il regolamento né comporta una modifica di esso e sul punto soccorre la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 10895 del 16 maggio 2014) che ha dichiarato che l'installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua in ogni singola unità immobiliare può essere deliberata dall'assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale e per tale decisione non occorre l'unanimità essendo sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c..
Né vale sostenere che l'introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese, diverso da quello previsto dal regolamento condominiale e di tabelle ad esso allegate, comporterebbe la nullità della delibera, ai sensi dell'art. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c. ed essa può avvenire solo con il consenso unanime dei condomini.
Non vanno infatti confuse le spese ed il criterio di riparto previsto per la prestazione di servizi di comune interesse che trae origine dal diritto dominicale di ciascun condomino, da quelle attinenti alla misura per l'uso di tali servizi.
Solo per le prime occorre l'unanimità dei consensi perché una eventuale modifica a maggioranza andrebbe ad incidere sulla proprietà e sui diritti patrimoniali del singolo condòmino.
E dunque - conclude la sentenza in rassegna - fatti salvi i costi slegati dai consumi effettivi (ad esempio, costo della fornitura dell'acqua, costo della fognatura e depurazione, ove presenti, costi fissi legati al canone contrattuale), nonché quelli direttamente riferibili alle parti comuni dell'edificio, i quali devono essere ripartiti tra i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione, l'installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell'acqua in ogni singola unità immobiliare - la quale può essere deliberata dall'assemblea di condominio, anche se la ripartizione del servizio è disciplinata diversamente dal regolamento contrattuale non occorrendo per tale decisione l'unanimità, ma essendo sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, c.c. - impone la ripartizione delle spese in base all'effettivo consumo registrato, sicché la deliberazione assembleare che abbia disposto diversamente (nel caso di specie, secondo la tabella di proprietà allegata al regolamento di condominio), ove impugnata, dovrà di conseguenza essere annullata.






















