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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

Accensione termosifoni e caldaie Roma
Periodo di accensione degli impianti di riscaldamento a Roma.
Il D.P.R. 74/2013 (16 aprile 2013, n.74 pubblicato in G.U. Serie Generale n.149 del 27-6-2013) ha ridefinito il Regolamento recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Il testo del Decreto è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale (>>clicca qui<<)
L'art. 4 del Decreto definisce i limiti di esercizio degli impianti termici e ne determina le eccezioni.
Data accensione termosifoni e caldaie Roma 2020
Roma è inserita nella fascia climatica D. La durata di accensione degli impianti termici non deve superare a Roma, le 12 ore giornaliere nell'arco di tempo che va dalle ore 5.00 alle ore 23.00, nel periodo dal 1 novembre al 15 aprile.
Eccezioni:
Possono derogare a tale norma, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione (per Roma 12 ore) tra gli altri, gli impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore (Art. 6 lettera f)
Per la lista di tutte le eccezioni si rimanda al testo del decreto (cliccando sul link a fondo articolo).
In presenza di particolari condizioni climatiche, gli impianti termici possono essere attivati al di fuori dei periodi di accensione, ma con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella normalmente consentita (a Roma il è di 6 ore). Per le stesse situazioni climatiche eccezionali, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare i periodi di accensione e la durata di attivazione degli impianti.
Zona climatica | Periodo di accensione | Orario consentito |
A | 1° dicembre - 15 marzo | 6 ore giornaliere |
B | 1° dicembre - 31 marzo | 8 ore giornaliere |
C | 15 novembre - 31 marzo | 10 ore giornaliere |
D | 1° novembre - 15 aprile | 12 ore giornaliere |
E | 15 ottobre - 15 aprile | 14 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Si segnala che il Sindaco, con provvedimento antinquinamento, può ordinare modifiche o limitazioni sia all'orario che alla temperatura. Le apposite ordinanze sindacali vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune (clicca qui)
Per maggiori informazioni sulle novità e le normative sul riscaldamento in condominio invitiamo a consultare le sezioni apposite
Riferimenti:
- 22/07/2019: Contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini
- 13/03/2017: Contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini
- 30/12/2016: 01/01/2016: Riscaldamento centralizzato in condominio: contabilizzazione, termoregolazione e distacco.
- 03/10/2015: Distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento ante e post riforma