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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Quando viene impugnato un bilancio non è necessario impugnare il bilancio successivo che riporti la medesima spesa contestata

Tribunale di Roma, sentenza 22 dicembre 2020 n. 18412


Il Tribunale di Roma conferma un principio già acquisito dalla giurisprudenza, statuendo che ove il condomino impugni un bilancio che riporti un addebito di spesa contestato, riportato anche nel bilancio successivo, non è necessario impugnare anche il secondo bilancio.

In ogni caso, mancando una sentenza che definisca la controversia, nel predisporre il successivo bilancio l'amministratore non potrà che legittimamente inserire nuovamente le somme contestate.

Ove poi intervenga una sentenza di annullamento, l'attuazione del provvedimento, una volta passato in giudicato, avverrà nel primo bilancio utile successivo nel quale l'amministratore dovrà apportare le rettifiche necessarie e, se del caso, riportare anche in approvazione il bilancio in tutto od in parte annullato.

Diversamente argomentando, del resto, si finirebbe per ritenere che il condòmino sia onerato di svolgere una impugnazione dei deliberati assembleari a catena, magari per più anni, e sempre per la stessa originaria posta ritenuta illegittima e reiterata nei bilanci successivi, ed il giudice dovrebbe valutare la stessa questione (se l'originaria posta a debito fosse o meno corretta) in tutti i giudizi impugnatori delle varie delibere che la riportano.

Ne deriverebbe una moltiplicazione di liti non imposta dall'ordinamento atteso che, come detto, per un verso l'impugnazione dei bilanci successivi non è necessaria e comunque non sarebbe fondata (perché l'amministratore non potrebbe che continuare ad inserire la posta contestata per ragioni contabili, sino al suo eventuale annullamento) e l'amministratore stesso, per altro verso, una volta subito l'annullamento di un bilancio dovrebbe trarne tutte le conseguenze del caso a prescindere dall'impugnazione dei bilanci successivi.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 182/2021


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