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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'acquirente di un appartamento da vendita forzata è tenuto al pagamento degli oneri condominiali dalla data del trasferimento non rilevando la permanenza successiva dell'esecutato nell'immobile

Tribunale di Firenze, sentenza 9-12-2020 n.2753


Tribunale nel 2013 il nuovo proprietario acquista il possesso dell'appartamento da quella data.

Tuttavia la precedente proprietaria rimane nell'appartamento fino all'anno successivo, partecipando anche alle assemblee del condominio.

Il rilascio avviene con esecuzione forzata nell'anno 2014.

Nel 2015, tuttavia, l'assemblea approva il bilancio 2013 e il preventivo 2014, ponendo le spese a carico del nuovo acquirente e non a carico della occupante.

Il nuovo condòmino contesta tale attribuzione ritenendo che la spesa spetti a chi ha continuato, sia pure illegittimamente, ad abitare l'appartamento.

Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'impugnazione e confermato la validità dei bilanci, non senza ricordare che l'obbligo di pagare gli oneri condominiali decorre dal momento dell'acquisto del bene.

Puntualizza il Tribunale di Firenze che, secondo l'art.63 d.a.c.c., chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato in solido con questo per i contributi relativi all'anno in corso e quello precedente.

Nel caso di specie l'acquirente è tenuto al pagamento, ben potendo poi rivalersi nei confronti della precedente proprietaria, coobbligata in solido.

E daltronde la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, nell'ipotesi di vendita dell'appartamento, gli oneri condominiali spettano a colui che ne sia proprietario al momento della delibera.

Resta poi ferma la responsabilità del precedente proprietario a norma dell'ultimo comma dell'art.63 d.a.c.c., che impone alla parte venditrice una responsabilità solidale nel pagamento.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 181/2021


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