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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'amministratore non è tenuto ad inviare ai condòmini il bilancio unitamente alla convocazione dell'assemblea

Tribunale di Roma, Sentenza 26 maggio 2020 n. 7650


Si sente spesso pretendere dai condòmini che l’amministratore provveda all’invio, insieme alla convocazione dell’assemblea, dei documenti da approvare in riunione, in particolare il rendiconto condominiale. In tal modo il condòmino ritiene di realizzare un proprio sacrosanto diritto, che assume leso ove l’amministratore “si limiti” a mettergli a disposizione i documenti presso il proprio studio.

Il Tribunale di Roma ha confermato una volta ancora l’illegittimità di tale pretesa.

Con la sentenza in rassegna ha stabilito infatti che in considerazione della “ratio” dell’avviso di convocazione, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d’informazione dei condomini circa l’oggetto della delibera non è necessario – non emergendo un tale specifico obbligo nemmeno dall’esplicito testo dell’art. 66 comma 3 d.a.c.c. – allegare all’avviso predetto anche i singoli importi dei preventivi o dei consuntivi dei bilanci.

Per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini, è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore (vedasi anche Cass. 15-10-2018 n. 25693 e altre).

Il significato del termine di cinque giorni fra la convocazione e la data della riunione (in prima convocazione) risiede proprio nella possibilità concessa dal legislatore al condòmino di visionare la documentazione e di informarsi ponderatamente, nei giorni antecedenti la riunione, al fine di maturare un proprio motivato convincimento per l’espressione di un voto tendenzialmente consapevole.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 178/2020


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