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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Il rendiconto condominiale può essere approvato con le somme a riporto dell'anno precedente e conseguentemente può essere azionato in giudizio per tutte le somme anche pregresse ivi riportate

Corte di Cassazione, ord. 24-09-2020 n.20006


La pronuncia in rassegna opera una analisi lucida e serrata circa il contenuto e la portata del bilancio annuale condominiale e perviene al principio sopra sinteticamente esposto in massima.
La controversia origina dall'impugnazione di una delibera assembleare e del riparto ivi approvato, contenente anche i saldi di esercizi pregressi.

La Suprema Corte ribadisce innanzitutto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea che approva il rendiconto annuale può essere impugnata dai condòmini assenti e dssnzienti nel termine dell'art.1137 c.c. non per ragioni di merito (congruità o opportunità di una spesa) ma solo per ragioni di legittimità, non essendo consentito al singolo condòmino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera.

L'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore comporta l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione che vincola ciascuno dei condòmini a contribuire alle spese ordinarie di manutenzione e conservazione dell'edificio.

Una volta che il bilancio sia stato approvato i singoli condòmini non hanno la facoltà postuma di contestare i conti e di rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.
Premesso (ancora una volta) che a norma del'art.1130 bis c.c. il rendiconto condominiale deve essere redatto secondo il principio di cassa e deve contenere "le voci di entrata e di uscita" e quindi anche gli incassi e i pagamenti eseguiti, i crediti vantati verso il singolo condòmino vanno inseriti nel consuntivo relativo al rispettivo esercizio.

Una volta eseguita tale operazione, le pregresse morosità rimaste insolute devono essere riportate anche nei successive anni di gestione, perchè costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente in capo ai partecipanti morosi nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale deve quindi necessariamente partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'esercizio precedente.

La Corte esprime dunque il principio per il quale il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione, che nel prospetto dei conti individuali per singolo condòmino riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art.1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 180/2020


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