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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Per partecipare alla mediazione su impugnazione di delibera assembleare l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea

Corte di Cassazione, ordinanza 8 giugno 2020, n. 10846


Come è noto, in caso di impugnazione giudiziale della delibera assembleare l’amministratore non ha necessità di ottenere la previa autorizzazione dei condòmini a costituirsi in giudizio poichè la difesa delle decisioni assembleari rientra fra le prerogative di legge di cui all’art. 1130 n.1 c.c. (“eseguire le delibere dell’assemblea”).
Vedasi a tal proposito, fra le altre, Cass.10586/2016.

Diverso è il discorso nella fase preliminare all’impugnazione, ossia quella del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda.
La condizione di procedibilità delle “controversie in materia di condominio” non può dirsi realizzata quando all’incontro davanti al mediatore l’amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare (da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.) poichè in tal caso non è consentito iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come dispone l’art. 8 comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Non rileva, per escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71–quater comma 3 disp. att. c.c., il fatto che si tratti di controversia che altrimenti rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 c.c., che attribuisce a quest’ultimo la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea.

La partecipazione alle attività di mediazione impone la previa delibera autorizzativa dell’assemblea, in quanto l’amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 178/2020


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