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Notizie utili per l'Amministratore di Condominio

IL CONDOMINIO COME COMMITTENTE DI APPALTI DI OPERE E SERVIZI

La legge n. 248/2006 (art. 35 commi da 28 a 34) ha previsto una serie di disposizioni (con relative sanzioni) tra le quali, in particolare, alcune prescrizioni, di incertezza applicativa, per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle imprese.


La legge n. 248/2006 (art. 35 commi da 28 a 34) ha previsto una serie di disposizioni (con relative sanzioni) dirette ad incrementare il livello di adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assistenziali degli appaltatori e subappaltatori; tali prescrizioni, in particolare il pagamento dei corrispettivi dovuti previa esibizione della documentazione attestante i corretti adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente, sono applicabili soltanto agli esercenti attivita commerciali (comma 34) con esclusione quindi del committente condominio.

L'incertezza applicativa di tali prescrizioni e in ogni caso documentata dalla prevista adozione entro novanta giorni (gia trascorsi) di un decreto interministeriale che dovra chiarire come il committente potra conseguire la prova del regolare adempimento in relazione ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi.

L'occasione e stata opportuna perché gli amministratori condominiali fossero sensibilizzati agli adempimenti previsti da normative precedenti per i committenti di lavori edili e di servizi, in particolare dalla cosiddetta legge Biagi.

L'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) prevede la richiesta, prima dell'affidamento di appalti di qualsiasi genere ad imprese o a lavoratori autonomi, della certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio. L'art. 86, comma 10 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Biagi, con le successive integrazioni e modificazioni), ha previsto tra gli obblighi del committente la richiesta dell'organico medio annuo delle imprese esecutrici e del CCNL applicato, nonché il certificato di regolarita contributiva (DURC validita tre mesi art. 39 decies DL 273/2005), quest'ultimo indispensabile per la validita dell'eventuale titolo autorizzativo comunale.

Particolare attenzione deve essere fatta alle possibili conseguenze dell'art. 29 comma 2 bis dello stesso decreto n. 276/2003 che prevede, in caso di appalto di opere e servizi, l'obbligo in solido con l'appaltatore del committente imprenditore o datore di lavoro, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i relativi contributi previdenziali previsti. Il comma 3 ter precisa che tale disposizione non si applica soltanto se il committente e una persona fisica che non esercita attivita di impresa o professionale.

Per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia ed al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso (per evitare anche l'anzidetta solidarieta), dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro devono munire il personale occupato nei cantieri edili di tessera di riconoscimento con foto (obbligo anche per i lavoratori autonomi che esercitano l'attivita nei cantieri). Quando nel cantiere sono presenti piu datori di lavoro lavoratori autonomi il committente risponde in solido di tale obbligo. Nel caso di datore di lavoro con meno di dieci dipendenti l'obbligo di identificazione puo essere assolto con annotazioni su un registro di cantiere vidimato (art. 36 bis).

In sede di verifica da parte del personale ispettivo, e previsto il potere di sospensione dei lavori qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture in misura superiore al 20% di quello impiegato nel cantiere o in caso di reiterate violazioni.

Carlo Parodi


Dr. Carlo Parodi

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