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Domande frequenti sul condomini

RISCALDAMENTO CONDOMINIO

Centro Studi di Roma

distacco riscaldamento

NUOVO DISTACCO

Un condomino intende distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento e installare un proprio impianto autonomo.
Vorrei sapere se ciò è possibile e cosa deve fare il condominio.

In argomento va posto in risalto che la disciplina dettata dal D.Lgs.311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, ha innovato il disposto dell'art.26 co.2 L.10/91 (in punto di trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti unifamiliari a gas), ma ha anche modificato le acquisizioni giurisprudenziali fin oggi maturate in tema di distacco unilaterale. La disposizione in questione, infatti, con una dizione che ha aperto notevoli interrogativi interpretativi, subordina il distacco unilaterale del singolo condomino alla decisione dell'assemblea ed al preventivo rilascio di certificazione energetica o attestazione di diagnosi energetica, talchè il distacco dall'impianto centralizzato non costituisce più esercizio di una facoltà riconosciuta al singolo condòmino.

Il disposto legislativo del 2006 (nuovo art.26 co.2 L.10/91) recita infatti: Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

In sintesi si espongono alcuni punti che si ritengono fondamentali:

1) La portata della norma. E' scomparso nella nuova formulazione il riferimento alle "parti comuni di edifici", con la conseguenza che nella nuova espressione "edifici e impianti" possono intendersi anche quelli di proprietà esclusiva e non solo condominiale, ricomprendendosi allora le vicende del distacco singolo nella disposizione di legge sopra riportata.

2) La certificazione. Se il distacco del singolo viene disciplinato dalla nuova norma, colui che intende eseguire il distacco deve munirsi preventivamente della certificazione energetica o di diagnosi energetica, da portare all'attenzione dei condomini onde ottenerne il consenso.

3) La decisione assembleare. Stando alla lettera della nuova disposizione ogni decisione di intervento su edifici o impianti (privati o comuni) assistita da tale certificazione viene adottata dall'assemblea con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
La maggioranza semplice deve intendersi quella dei presenti nell'assemblea chiamata a deliberare sul punto del risparmio energetico, comprendendovi anche le decisioni sul consenso o meno al distacco del singolo dall'impianto centralizzato di riscaldamento.
E' appena il caso di evidenziare che, secondo questa linea interpretativa, le decisioni non corredate dalla certificazione o attestazione di cui sopra non possano che adottarsi all'unanimità.
Il DPR 59/2009 del 2-4-2009 (attuazione delle norme europee sul rendimento energetico in edilizia) stabilisce poi che la realizzazione di impianti autonomi possa essere consentita solo in casi eccezionali e documentati nella relazione energetica nei quali non sia possibile il riscaldamento centralizzato.

Premesso sinteticamente quanto sopra, è evidente che il distacco del singolo, è ora molto più difficile che in precedenza, stante anche l'evidente disfavore del legislatore verso la somma di impianti unifamiliari, certamente più inquinanti e dispendiosi, a vantaggio del mantenimento di impianti di riscaldamento centralizzati e muniti di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.

Inoltre viene a mutare radicalmente il quadro giurisprudenziale formatosi nell'interpretazione dell'art.26 co.2 L.10/91 vecchia formulazione, pur non avendosi ad oggi ancora pronunce di riferimento.

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