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Domande frequenti sul condomini

ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Centro Studi di Roma

deleghe assemblea condominio

DELEGHE

Un appartamento è in comunione fra due o più soggetti, e ciascuno di essi porta in assemblea un certo numero di deleghe. In tal caso si applica l'art.67 disp.att. cod.civ., potendo parlare solo uno di loro e invalidandosi le deleghe dell'altro? Oppure è legittimato anche l'altro in quanto portatore di deleghe?

La rappresentanza, che si applica anche alla fattispecie della delega a partecipare e votare nelle delibere condominiali, è un istituto generale e fondamentale nel nostro ordinamento giuridico.

In linea di massima la facoltà dei soggetti giuridici di conferire deleghe a compiere atti giuridici può essere limitata da specifici accordi fra le parti ma non può essere soppressa.

Ciò premesso, è ben vero che i comproprietari di un bene non possono esprimere tutti il medesimo voto per l'unità immobiliare che essi possiedono. Tanto che l'art.67 disp.att.cod.civ. stabilisce che il voto unico (e unica testa) venga espresso da un rappresentate dei comproprietari, eletto da questi ovvero scelto per sorteggio dal Presidente dell'assemblea.

Quando tuttavia il rappresentante dei comproprietari dichiara il voto relativo all'unità immobiliare in comunione anche per gli altri partecipanti alla comunione del medesimo bene, nulla esclude che un altro dei comproprietari di quel bene possa partecipare alla medesima delibera in quanto delegato da altro condòmino.

In questo caso infatti il (secondo) comproprietario non interviene in assemblea in questa veste, ma solo in rappresentanza dei condòmini che gli hanno conferito la propria delega, e vota unicamente in rappresentanza di questi per le loro rispettive unità immobiliari.

Viceversa non può contemporaneamente esprimere il voto per l'unità immobiliare di cui è comproprietario, poichè il voto viene espresso solo dal comproprietario designato a dichiarare tale volontà (per una sola testa).

Niente esclude che anche il comproprietario designato al voto per l'immobile in comunione sia egli stesso portatore di deleghe di altri condòmini. In tal caso potrà esprimere il voto non solo quale rappresentante dei comproprietari, ma anche quale delegato degli altri condòmini che rappresenta in assemblea.

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